La bolletta è ‘salata’? Se il contatore non funziona non è dovuto il pagamento

La bolletta è ‘salata’? Se il contatore non funziona non è dovuto il pagamento
19 Febbraio 2018: La bolletta è ‘salata’? Se il contatore non funziona non è dovuto il pagamento 19 Febbraio 2018

Nel caso esaminato dapprima dal Tribunale di Roma e, successivamente, dalla Corte d’Appello di Roma un consumatore contestava l’ammontare della fattura emessa nei suoi confronti a titolo di corrispettivo per consumi di gas ed in particolare per conguaglio relativo al periodo ricompreso dal 01.07.2009 al 12.05.2010. La società somministratrice di gas aveva infatti addebitato al consumatore un corrispettivo per consumo pari ad € 5.485,91. Il consumatore quindi contestava, tempestivamente, la debenza, promuovendo al contempo un’azione di accertamento negativo del credito nei confronti della predetta società avanti al Tribunale di Roma. Per il Tribunale il consumatore “effettuava un consumo a circa 250 m3 sicché il consumo fatturato per € 5.485,91 non era in linea con gli standard in relazione al periodo indicato e che, d’altro canto, la società convenuta non aveva offerto nessun elemento concreto a sostegno della domanda proposta”. Il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio, accoglieva quindi la domanda proposta dal consumatore, dichiarando che egli nulla doveva alla società convenuta, che impugnava la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Roma. Per la Corte “l’appello va respinto” (Corte d’Appello di Roma, sez. II, sentenza n. 569/2018), in quanto “a seguito della stipulazione del contratto di somministrazione di gas, il somministrante è abilitato a fornite la prova dell’erogazione effettuata mediante le risultanze dei contatori appositamente installati e, tuttavia, dette risultanze ben possono essere contestate, come è accaduto nel caso in esame, restando in tal caso onere del somministratore dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta (cfr. per le utenze telefoniche Cass. 28.05.2004, n. 3033)”. Nel caso esaminato, per la Corte d’Appello, la società appellata non aveva fornito la prova del corretto funzionamento del contatore né in primo né, tantomeno, in secondo grado e quindi “va da sé che del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto non provato il credito fatto valere da …s.p.a., nessun rilevo potendosi peraltro attribuire alla circostanza che il Tribunale abbia dichiarato per intero non dovuta la somma in discorso, pur essendo pacifico che un consumo di gas vi fosse stato, dal momento che la somma era stata richiesta a conguaglio”. In definitiva, il mancato raggiungimento della prova ha comportato il mancato riconoscimento del credito vantato dalla società somministrante per il saldo del corrispettivo dovutole per la somministrazione effettuata. La predetta società, infatti, non ha provato, così come era indubbiamente suo onere, l’esistenza di un proprio residuo credito derivante dall’eccedenza del corrispettivo complessivamente dovutole rispetto all’acconto già pagatole dal consumatore.

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